Soggetti beneficiari
Titolari di reddito di impresa, residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal regime contabile adottato, dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza.
Nella categoria rientrano:
- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonchè i trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonchè i trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata;
- società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività di ricerca è svolta dalla stabile organizzazione.
Sono esclusi dall’ambito soggettivo:
- le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
- gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
- le persone fisiche, con riferimento all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.53 del TUIR;
- le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonchè le società tra avvocati.
Sono comprese sia le banche e le assicurazioni sia i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie. La detassazione spetta quindi anche ai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive (imposta sostitutiva del 10% per i primi tre anni di attività), sia i contribuenti che si trovano nel regime dei minimi (20% di imposta sostitutiva).
Per i soggetti che adottano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili è previsto l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili.
La norma non richiede l’esistenza del soggetto agevolato alla data di entrata in vigore del provvedimento. Di conseguenza, tutti i soggetti che si costituiscono entro il 30 giugno 2010 possono usufruire dell’agevolazione (sempre che entro quella data vengano effettuati gli investimenti).
Beni soggetti all’agevolazione
Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
L'appartenenza alla divisione 28 deve essere individuata con riferimento al bene e non al soggetto cedente, il quale può appartenere a divisioni diverse.
Ai fini dell'agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Sono eclusi dall'agevolazione i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, oltre che quelli autonomamente destinati alla vendita (beni merce).
Gli investimenti in macchinari e attrezzature compresi nella divisione 28 rilevano anche se sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti (anche se non compresi nella divisione 28).
Sono compresi (qualora oggetto del medesimo investimento complessivo) i componenti o parti, anche se non compresi nella divisione 28, indispensabili per il funzionamento del macchinario/attrezzatura oggetto dell'investimento.
Sono agevolati, i nuovi macchinari o attrezzature, compresi nella divisione 28, che risultano parte di un bene complesso non appartenente alla divisione 28, per il costo loro riferibile (oggettivamente individuabile).
Nel caso di bene acquistato e ceduto in comodato è necessario, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, che il bene ceduto sia strumentale e inerente l’attività del comodante e cioè che il comodato sia funzionale alle esigenze di produzione del comodante.
Elenco dei beni agevolabili
Novità del bene
L'agevolazione Tremonti-ter si applica solo all'acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi (beni acquistati da produttori o rivenduti con attestazione di mancato utilizzo).
I macchinari nuovi esposti nelle show room e usati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo rientrano nell’agevolazione.
Il requisito di novità sussiste anche nel caso il bene non sia stato acquistato dal produttore/rivenditore ma da un soggetto diverso, a condizione che il bene non sia mai stato utilizzato né da parte del cedente né da altri soggetti. In questo caso è utile un’attestazione del venditore integrata con la dichiarazione che il bene non è mai stato ammortizzato.
Nel caso di costruzioni in economia, la presenza all’interno del macchinario finito di componenti usate non rende tale l’intero impianto, a condizione che il valore delle componenti usate non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivo sostenuto. La cessione ai terzi di impianti realizzati in economia (sempre non utilizzati) richiede l’attestazione della scarsa rilevanza dei componenti che non siano di nuova fabbricazione.
Anche gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 4 agosto 2009 (giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) devono caratterizzarsi per il requisito della novità del bene.
Importo e applicazione della detassazione
L’agevolazione comporta l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati.
In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile IRES pari al 50% del costo sostenuto.
(esempio: acquisto di macchinario per € 1.000, deduzione dell'imponibile di un importo pari a € 500 con conseguente riduzione delle imposte da versare del 27,5% della detassazione, o aliquota progressiva IRPEF per le imprese individuali o società di persone).
La detassazione ha effetti esclusivamente su Ires e Irpef, la detassazione non ha effetti a fini IRAP.
La detassazione si applica attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di effettuazione degli investimenti agevolabili.
L’agevolazione opera anche per le società in perdita:
- le imprese neo costituite, che non subentrino in attività preesistenti, possono beneficiare del riporto illimitato, se la detassazione avviene in uno dei primi tre periodi di imposta
- le imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare la perdita in compensazione con i redditi della stessa natura realizzati nei cinque successivi periodi di imposta
- le imprese minori e gli imprenditori individuali potranno portare in deduzione la perdita generata dai redditi di diversa natura realizzati esclusivamente nello stesso periodo in cui si determina la perdita stessa (il che rende necessaria una valutazione di opportunità dell’investimento, pena la perdita del beneficio nel caso di presenza di una perdita e di assenza di redditi diversi nello stesso esercizio).
Componenti del costo di acquisto
Il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale.
Il costo comprende (art. 110 Tuir) eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, progettazione, dazi su importazioni, montaggio, installazione, perizie e collaudi, spese di messa a punto).
Al costo vanno detratti gli eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa. Nel caso in cui il contributo venga ricevuto in periodi successivi a quello di acquisizione del bene, è necessario eseguire una variazione in aumento nel periodo di ricevimento del contributo, pari alla differenza tra agevolazione originaria e quella calcolata sul valore del bene tolto il contributo.
Nei limiti consentiti dai corretti principi contabili (articolo 110 comma 1 lettera b del Tuir) possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali (per una corretta contabilizzazione degli interessi capitalizzabili si consiglia la lettura dei principi contabili – Paragrafo DV – documento OIC n.16).
Al costo di acquisto va aggiunta l'IVA indetrabile (in caso di limitazione oggettiva dettata dal Dpr 633/72).
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società concedente (a prescindere dall’ammontare del maxicanone, del prezzo di riscatto e della somma dei canoni), comprensivo di Iva (se indetraibile per l'utilizzatore).
L'acquisizione della proprietà a seguito del riscatto non configura un'ipotesi di investimento agevolabile.
Nel caso di costruzioni in economia si ricomprendono all’interno del costo i materiali utilizzati (acquistati o prelevati dal magazzino), la manodopera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati, i costi esterni per lavorazioni, nonché gli altri costi industriali direttamente imputabili (riferimento paragrafo D.II.b del documento OIC n.16).
L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodi di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza.
Il bene acquisito mediante permuta di cespiti viene valorizzato al medesimo valore di acquisto di quello ceduto maggiorato dell’eventuale conguaglio in denaro erogato.
Versamento delle imposte
L’agevolazione può essere usufruita solo in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi previsti, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale dell’acconto.
Periodi di imposta interessati e riferimenti temporali per l’investimento.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.07.2009 e il 30.06.2010.
I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010.
Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (in giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (in giugno 2011).
Per le imprese con esercizio non coincidente con quello solare, i periodi d’imposta agevolati saranno da verificare caso per caso.
Modalità dell’investimento
L’investimento può essere realizzato secondo le seguenti modalità:
- acquisto
- locazione finanziaria (leasing)
- realizzazione mediante appalto
- mediante costruzione interna
L'agevolazione non spetta per le acquisizioni mediante leasing operativo.
Momento di rilevanza
Per l’acquisto rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse.
La data di entrata in funzione del bene non è rilevante ai fini dell'agevolazione (mentre è rilevante per la deduzione degli ammortamenti)
Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (indipendentemente dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto, nel qual caso rileva l'ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavoro.
Nel caso di consegne frazionate con collaudo finale, solo dopo l’esito positivo di quest’ultimo il bene in leasing può essere considerato agevolabile.
Per l’appalto tutto il costo entra nell'anno in cui l'opera è ultimata, indipendentemente dall'inizio lavori (se il contratto prevede la redazione di stati di avanzamento lavori, l'importo dell'investimento viene quantificato in base ai corrispettivi liquidati dall'appaltatore in via definitiva).
Per la costruzione interna è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza (Art.109 Tuir) avendo a riferimento le spese complessivamente sostenute.
Tutti i momenti indicati sono indipendenti dalla data di pagamento.
Vincoli sui beni e revoca dell’agevolazione
I beni acquisiti mediante l’agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa prima del secondo esercizio successivo a quello in cui avviene l’acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza vale fino al 31.12.2011)
Sono considerate alienazioni:
- le cessioni a terzi
- le assegnazioni ai soci e l'autoconsumo dell'imprenditore individuale
- le cessioni di contratto a terzi (leasing)
- il mancato esercizio del diritto di riscatto (leasing)
Non sono considerate alienazioni:
- i trasferimenti che avvengono in seguito a operazioni societarie neutrali (fusione, scissione, conferimento)
- i trasferimenti operati nell'ambito di cessioni di azienda
- le operazioni di lease back
- la distruzione o rottamazione dei beni acquisti mediante agevolazione
Le agevolazioni decadono se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (non è fissato alcun limite temporale alla revoca).
La revoca del beneficio fiscale si manifesta in una variazione in aumento del reddito dell'esercizio nel quale avviene l'alienazione, per un importi pari alla metà del costo originario del bene.
Cumulo con altre agevolazioni
E'possibile cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
L'agevolazione non è cumulabile con quella spettante per le spese di riqualificazione energetica (art.1 commi 344/345 legge 296 del 2006).
Rispetto delle normative di sicurezza
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (in particolare le aziende a rischio di incidenti rilevanti – decreto legislativo 334/1999)
PROGESA SRL
Management Consulting - Business Advisory - Corporate Finance
Mantova - Reggio Emilia - Forlì - Romania - Slovakia
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Vademecum Tremonti-ter

